Legittima difesa, guida breve.
Avv. Nicola Todeschini Malagiustizia, Riparazione dei torti
In queste settimane è tornata alla ribalta, prepotente, la legittima difesa, grazie più che ai fatti di cronaca al tam tam mediatico dovuto alla diffusione di inviti impropri e spesso anche volgari all’autodifesa; singolare che provengano spesso proprio da esponenti della politica attuale prima e vera colpevole della mancata, ove necessario, modifica delle regole.
Ma consociamo veramente la regola in materia di legittima difesa?
Quando sentiamo parlare di proporzionalità, ci rendiamo conto che si tratta di un limite che consente di distinguere la difesa, legittima, dalla vendetta?
L’art. 52 del codice penale andrebbe letto bene:
Art. 52 codice penale.
La legittima difesa. Non è punibile chi ha commesso il fatto, per esservi stato costretto dalla necessità di difendere un diritto proprio od altrui contro il pericolo attuale di una offesa ingiusta, sempre che la difesa sia proporzionata all’offesa.
Nei casi previsti dall’articolo 614, primo e secondo comma [ndr: violazione di domicilio], sussiste il rapporto di proporzione di cui al primo comma del presente articolo se taluno legittimamente presente in uno dei luoghi ivi indicati usa un’arma legittimamente detenuta o altro mezzo idoneo al fine di difendere:
a) la propria o la altrui incolumità:
b) i beni propri o altrui, quando non vi è desistenza e vi è pericolo d’aggressione.
La disposizione di cui al secondo comma si applica anche nel caso in cui il fatto sia avvenuto all’interno di ogni altro luogo ove venga esercitata un’attività commerciale, professionale o imprenditoriale.
Bene, ora che lo avete letto, ascolta l’intervista che in pochi minuti spiega il contenuto della legittima difesa:
Il vero tema, forse, è proprio quella della mancanza di proporzionalità tra le pene previste nel nostro codice penale che anche tu, forse, avrai avuto modo di saggiare. E’ una mancanza di equilibrio, che il legislatore ha dimostrato, indifferente anche alla certezza della pena.
Facciamo allora attenzione a chi ci invita a reagire, perché spesso lo fa per nascondere le proprie evidenti responsabilità e per distoglierci da una riforma vera, e seria, del sistema sanzionatorio.
Vuoi fare una verifica veloce?
Scorri l’indice del codice penale, dove troverai i reati più diffusi, e poi, munito di carta e penna, prova a metterli in ordine, per te, di gravità; poi invece componi la classifica della gravità dei reati secondo il legislatore: ti sarà sufficiente metterli in ordine, questa volta, secondo le pene previste…e vedrai che le due “classifiche” non collimano per nulla.
Attendo come sempre il tuo commento!